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La mancata presentazione della polizza assicurativa per responsabilità professionale amministratore di condominio può comportare una grave irregolarità.
L'articolo 71 bis delle disp. att. cod. civ. elenca i requisiti che deve possedere un professionista affinché possa essere nominato come amministratore.
L'assemblea può porre come condizione alla nomina dell'amministratore la presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato (art. 1129, comma IV), oltre ad accertare i requisiti di cui al predetto art. 71 bis disp. Att. Cod. civ. Se l'amministratore è coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, la stessa deve essere integrata con una dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
L'amministratore è tenuto anche ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.
Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato all'inizio dei lavori.
La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista copre tutti i danni che un amministratore può commettere durante l'espletamento del proprio mandato, come ad esempio quelli relativi
I costi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale dell'amministratore dovrebbero essere sostenuti esclusivamente dal professionista, a meno che, in sede assembleare, si deliberi che, come la polizza globale fabbricato, sia posta a carico del condominio stesso.
Nel caso in cui l'amministratore non stipuli il contratto di assicurazione per coprire la responsabilità professionale nei confronti del condominio, oppure non adegui i massimali della polizza secondo quanto stabilito dalla delibera di nomina o di conferma potrebbe essere soggetto a revoca dall'incarico, oltre che ad un'azione risarcitoria per violazione degli obblighi contrattuali.
Il procedimento di rimozione dall'incarico è di natura assembleare e, quindi, può essere caldeggiato da ogni condòmino che ne faccia richiesta, come da disposizioni di cui all'art. 66 delle disp. att. cod. civ..
Quando vi siano gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza alla richiesta di stipula della polizza assicurativa (art. 1129, comma 11 c.c.) i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per porre termine alla violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea , ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Riassumendo, quindi, la mancata presentazione ai condòmini:
comporta una grave irregolarità di gestione, nel caso di richieste deliberate in sede di nomina e/o di conferma, tale da giustificare la revoca giudiziale dell'amministratore del condominio e tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne conseguono.