Casi obbligo stipula polizza Professionale Rc Ingegneri

CASI DI OBBLIGO STIPULA POLIZZA RC PROFESSIONALE INGEGNERI

Nel caso in cui l’Ingegnere sia un dipendente pubblico, sebbene non venga svolta  alcuna  forma di libera professione ed essendo comunque iscritto all’albo ed in possesso di timbro, stando alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011 e all’art. 5 del DPR n. 137/2012, ogni attività che rientri tra quelle riconducibili alla professione di ingegnere ed effettivamente e personalmente svolta in detta qualità, in favore di un soggetto pubblico o privato, obbliga alla copertura assicurativa. L’obbligo dell’assicurazione quindi è connesso all’assunzione e allo svolgimento a titolo personale di uno specifico incarico professionale, compreso quello di consulenza.

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per RC professionale dipende dall'esercizio effettivo,  anche se  occasionale, della professione di ingegnere, come pure  dall’esistenza di rapporti diretti con la clientela. L’obbligo introdotto dalla recente legislatura riguarda gli incarichi assunti successivamente al 15 agosto 2013. Quindi, a partire da questa data, nel caso in cui vengano svolti, anche solo saltuariamente, incarichi esterni in qualità di ingegnere (assumendo, ad es., incarichi di progettazione o di collaudo di opere) sussiste l’obbligo di  stipula di una polizza assicurativa

Nel caso di ingegneri dipendenti di pubbliche amministrazioni, che svolgono esclusivamente questa   attività   professionale,   spetta  all’amministrazione  stessa   stipulare   assicurazione   per responsabilità civile salvo accordi diversi concordati espressamente con il dipendente. Questo vale anche nel caso in cui l’ingegnere sia assunto alle dipendenze di un organismo di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 26 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.

L’attività  svolta  alle  dipendenze  di  una  società  di  trasporto  pubblico  esonera  il professionista dall’obbligo di assicurazione, dato che la responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati  ricade totalmente  sulla società.               È  possibile,  tuttavia,  che  la  società,  intenda  tutelarsi contro questi rischi, estendendo la propria copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti con potere di firma professionale, concordando con  loro  una  copertura assicurativa  specifica  per  gli  eventuali  danni  direttamente  attribuibili. Il  conseguente  aumento  di  costo della  polizza dovrebbe essere comunque a carico della società, salvo diversi accordi con gli interessati.

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