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Non si verifica l'indebito arricchimento del condomino che si incassa le somme dall'assicurazione senza restituirle
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18878 del 24 settembre 2015, stabilisce che non si palesa l'indebito arricchimento nel caso in cui il condomino che ha subito danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore incassi l'indennizzo dell'assicurazione del condominio senza restituire nulla al vicino che ha anticipato i soldi per gli interventi.
Per poter esercitare efficacemente l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti elementi costitutivi:
In questo caso mancano proprio l'unicità del fatto ed il legame causale diretto tra arricchimento e depauperamento, in quanto il versamento dell'indennizzo a favore della condomina è stato eseguito dalla compagnia assicurativa del condominio e non dell vicino che ha anticipato i soldi, mentre invece l'impoverimento dello stesso risulta essere una conseguenza diretta del pagamento da questi effettuato alla ditta che ha eseguito i lavori di ripristino nel suo appartamento. Al limite l'arricchimento della donna può essere come effetto indiretto del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione del condominio.