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INCARICO OCCASIONALE PER INGEGNERI
Secondo la legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), l’obbligo di assicurazione professionale ricade sul professionista “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell'attività professionale”. Si tratta quindi di un obbligo di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera.
Ogni incarico professionale, anche se occasionale o di modesta entità, che implica l’assunzione di responsabilità nei confronti dei clienti , come conseguenza dell’esecuzione di attività riconducibili alla professione di ingegnere, determina l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale.
Il controllo sull’obbligo di stipula di un’assicurazione RC professionale è effettuato a cura dell’Ordine territoriale di Appartenenza, e le sanzioni sono quelle previste dal codice deontologico e vengono disposte dagli organi disciplinari competenti.
Lo svolgimento di attività professionali attribuibili alla professione di ingegnere origina l’obbligo di assicurazione. Nel caso in cui le stesse attività siano svolte da soggetti non iscritti all’albo l’obbligo cessa di esistere.