Compiti del Medico Competente

Compiti del medico competente

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di un luogo di lavoro.

La suddetta sorveglianza sanitaria è effettuata:

nei casi previsti dal’ art. 41 D.Lgs. 81/08, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 D.Lgs 81/08;

quando sia il lavoratore a fare richiesta e questa sia ritenuta dal medico competente connessa ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva allo scopo di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro al fine di valutare la sua idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui sia ritenuta dal medico competente collegata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, passibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione al fine di  verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica al termine del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, per poter verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, che gravano in toto spese comprese sul  datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche indirizzati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le visite mediche sono anche  finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria.

Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

Il medico del lavoro esprime il proprio giudizio per iscritto dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Contro i giudizi del medico competente compresi quelli formulati in fase preassuntiva si può fare ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all’organo di vigilanza territoriale competente che decide, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

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