Chi paga la RC professionale amministratore condominiale

Chi deve pagare l'assicurazione richiesta dall'assemblea all'amministratore condominiale

Nel caso in cui venga deliberato dall’assemblea condominiale di sostituire l’amministratore e tale nomina venga subordinata alla presentazione di una polizza RC professionale, chi è tenuto al pagamento di questa assicurazione? L’amministratore o i condomini?  

L’Assicurazione dell'amministratore condominiale è una delle novità introdotte dalla riforma del condominio del 2012.

Il terzo comma dell'art. 1129 c.c. recita:

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

Quindi, la richiesta di polizza configura una condizione sospensiva dell'efficacia della nomina, per cui  fino al momento in cui la persona nominata amministratore non abbia provveduto a stipulare l’assicurazione richiesta, la nomina non può considerarsi efficace.

Il successivo quarto comma precisa che “l'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”.

Dato che c'è la polizza (individuale o generale non importa) e siccome ci sono lavori straordinari, l'amministratore deve adeguare la polizza all'importo dei lavori.

L'assemblea quindi può pretendere maggiori garanzie economiche dall'amministratore rispetto all'attività ordinaria e straordinaria. Se l'amministratore non provvede alla stipula di un contratto di assicurazione la nomina può non essere considerata valida; proprio per questo è necessario subordinare l'avveramento della condizione ad un termine preciso (se non viene stipulata la polizza entro 10 gg. la nomina perde valore). Nell’ipotesi di lavori straordinari, per i quali vige l’obbligo di adeguamento dell’assicurazione RC professionale, l'amministratore non provvedendo commette un inadempimento eventualmente sanzionabile con la revoca per gravi irregolarità.

Ai sensi dell'art. 1882 c.c. “l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Siccome l'assicuratore interviene nell'interesse dell'assicurato, quindi non direttamente del condominio, il premio deve essere pagato dall'amministratore che, poi, sarà il diretto beneficiario della polizza.

Nel caso in cui l'assemblea dovesse deliberare il rimborso del premio quella decisione dovrebbe considerarsi invalida: il pagamento del premio da parte dell'assemblea è un accollo di debito altrui (art. 1293 c.c.) che esula dalle competenze dell'assemblea (che riguardano la gestione e conservazione delle parti comuni), salvo diverso accordo tra tutti i condomini). 
 

 

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