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Casi di divieto visite mediche per sorveglianza sanitaria
Il medico competente non può effettuare le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario:
- per accertare stati di gravidanza;
- in altri casi vietati dalla normativa vigente ovvero accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) in caso in cui non esista precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.
Le visite per i lavoratori non possono essere di norma sostenute fuori dall’orario di lavoro. Devono essere programmate negli orari e nei giorni nei quali il lavoratore si trova in azienda. Non devono quindi in alcun modo rappresentare un onere per i dipendenti.
È lo stesso Testo Unico a richiamare l’attenzione sulla necessità di effettuare visite di controllo nell’orario di lavoro, al fine di non farne un peso economico e finanziario per la persona che dovrà sottoporsi a essa. Lo fa nel "Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro", "Sezione I – Misure di tutela e obblighi". Nell' "Art. 15. Misure generali di tutela, comma 2" in cui recita:
"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori". Un'enunciazione chiara, inequivocabile, sufficiente per comprendere quanto i controlli sanitari in azienda debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei dipendenti.