Casi divieto visite mediche medico competente

Casi di divieto visite mediche per sorveglianza sanitaria

Il   medico   competente   non  può  effettuare  le  visite  mediche  o  qualunque  altro accertamento sanitario: 
    - per accertare stati di gravidanza;
    - in   altri   casi    vietati   dalla  normativa  vigente  ovvero  accertamento  dello  stato  di sieropositività   per  HIV  (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6),   esami  che  espongano  essi stessi  a  fattori  di  rischio  (radiografie o esami invasivi)  in  caso  in cui non esista precisa indicazione  clinica o  esami  finalizzati  a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.

Le visite per i lavoratori non possono essere di norma sostenute fuori dall’orario di lavoro. Devono essere programmate negli orari e nei giorni nei quali il lavoratore si trova in azienda. Non devono quindi in alcun modo rappresentare un onere per i dipendenti

È lo stesso Testo Unico a richiamare l’attenzione sulla necessità di effettuare visite di controllo nell’orario di lavoro, al fine di non farne un peso economico e finanziario per la persona che dovrà sottoporsi a essa. Lo fa nel "Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro", "Sezione I – Misure di tutela e obblighi". Nell' "Art. 15. Misure generali di tutela, comma 2" in cui recita: 

"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori". Un'enunciazione chiara, inequivocabile, sufficiente per comprendere quanto i controlli sanitari in azienda debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei dipendenti. 

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