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La compagnia assicurativa deve risarcire i danni provocati dalla rottura delle tubature d'acqua se amministratore ha stipulato polizza globale fabbricati.
(Cass. Civ. , sez. III, sentenza n. 3553 del 13 febbraio 2013)
Il Tribunale ha determinato che il caso del proprietario di un appartamento che cita in giudizio il condomino del piano superiore ed il condominio, in merito al fatto che, a causa della rottura delle tubature dell'appartamento del piano superiore, si sono verificate nel suo appartamento notevoli infiltrazioni di acqua che hanno determinato danni ingenti, è addebitabile alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 del codice civile gravante sul proprietario e/o conduttore dell'appartamento sovrastante a quello dell'attore e che nessuna responsabilità può essere addebitata al condominio che ha tempestivamente informato la compagnia d'assicurazione entro i termini previsti dalla legge.
Il Giudice, tenuto conto che il condominio aveva stipulato polizza che copriva i singoli condomini per danni seguenti alla rottura accidentale delle tubature, ha ritenuto che la Compagnia ha l'obbligo di sollevare il condomino (proprietario delle tubature che hanno provocato infiltrazioni all'appartamento sottostante) dalla sua responsabilità in ragione dell'esistenza della polizza in questione.
Il condominio asserisce di aver stipulato apposita polizza per la responsabilità civile per i conduttori e proprietari dei singoli appartamenti per fatto accidentale, puntualizzando che in virtù dell'esistenza di tale polizza era stata informata la Compagnia di assicurazione che, visionati i danni, aveva formulato un'offerta di risarcimento al condomino che aveva subito infiltrazioni. Il condominio inoltre, pur non contestando le richieste dell'attore, ribadiva di non essere responsabile dell'accaduto in quanto le infiltrazioni d'acqua erano addebitabili ad un danno alle tubature di proprietà esclusiva del condomino dell'appartamento sovrastante all'attore, e che la stipula della polizza lo sollevava da ogni responsabilità; infatti tale polizza prevedeva una copertura anche dei danni riconducibili allo spargimento di acqua determinato dalla rottura accidentale della tubature e di conseguenza chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia. La Compagnia chiamata in giudizio precisava che avrebbe risarcito il danno solo nell'ipotesi in cui l'assicurato fosse dichiarato responsabile.
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 del codice civile ed precedenti giurisprudenziali. Questa particolare forma di responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa, e sussiste in relazione al rapporto che sussiste fra custode e cosa, senza che sia necessario che il primo ponga in essere una condotta colposa per poterne essere dichiarato responsabile. Dunque questo in altri termini vuol dire che il danneggiato deve solo provare il nesso di causalità che deve sussistere fra custode e cosa nonché il nesso fra quest'ultima ed il danno lamentato. Il custode, inoltre,può liberarsi dalla sua responsabilità solo nel momento in cui fornisce prova liberatoria del caso fortuito.
È evidente che la ratio della norma che disciplina la responsabilità da cosa in custodia è quella di addebitare la responsabilità a colui che dal possesso della cosa trae un profitto.
In una prospettiva di tal tipo spesso si fa ricorso alla sottoscrizione di polizze per la responsabilità civile che diventa lo strumento per fronteggiare il rischio della responsabilità da cose in custodia, proprio per raggiungere tale risultato nella pratica trova sempre maggiore spazio la sottoscrizione di polizze da parte dei condomini in considerazioni dei rischi connessi alle cose che il condominio custodisce ( impianti comuni, tubature, etc).
Il mercato assicurativo ha predisposto particolari polizze atte a soddisfare le esigenze dei condomini, si tratta in questi casi della cosiddetta "polizza globale fabbricati>" che non è altro che un'assicurazione in forza della quale l'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare nei confronti dei terzi ad esclusione dei danni determinati da fatti dolosi. Incombe quindi sull'amministratore condominiale l'onere di cercare la Compagnia in grado di offrire al condominio la polizza più vantaggiosa che offra al contempo garanzie di sicurezza ed affidabilità nell'istruzione del sinistro e nella liquidazione dei danni, una volta individuata la Compagnia più adatta la scelta deve essere sottoposta all'assemblea condominiale che deve approvare la stipulazione (Cass. Civ. sez. III, sent. 16011 del 7 luglio 2010). La spesa per l'assicurazione che un condominio sostiene, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione, deve essere approvata con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile e quindi con il voto della maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio se l'assemblea delibera in prima convocazione; se invece l'assemblea delibera in seconda convocazione la delibera che approva la spesa dell'assicurazione deve essere approvata con il voto di un terzo dei condomini che rappresenti un terzo del valore dell'edificio (art. 1136, terzo comma). La ripartizione delle spese di assicurazione per le parti comuni dell'edificio condominiale viene effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 1123 del codice civile, primo comma, e cioè in misura proporzionale al valore di proprietà dei singoli condomini.